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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 11
Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum
1. La Consulta è chiamata ad esprimere pareri in materia d'iniziativa legislativa popolare e di referendum, ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto.
2. In materia di iniziativa legislativa popolare, la Consulta verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, dello Statuto.
3. In materia di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 e 6, dello Statuto, la Consulta è chiamata:
a) a esprimere il giudizio di ammissibilità del quesito referendario secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale;
b) a verificare la rispondenza al quesito referendario dei provvedimenti di modifica successivi alla presentazione della richiesta di referendum, rendendo superfluo l'espletamento del referendum;
c) a dare atto della parzialità dell'intervento modificativo e a riformulare i quesiti referendari.
4. In materia di referendum consultivo, la Consulta è chiamata ad esprimersi sull'ammissibilità del quesito, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dello Statuto, secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale.
5. La Consulta, esperite le procedure di rito per la sottoscrizione dei referendum consultivi e abrogativi, verifica la correttezza e il numero delle firme raccolte e determina i tempi di indizione degli stessi referendum.

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