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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 2

(lettera a), comma 1 abrogata da art. 1 L.R. 27 maggio 2022, n. 6)

Compiti e funzioni
1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) abrogata
b) dichiara le modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi secondo le norme dello Statuto regionale;
c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, nei casi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale;
d) adotta i provvedimenti di propria competenza ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla presente legge in materia di iniziativa popolare e di referendum.
2. A richiesta di almeno un quinto dei consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, oppure su richiesta della Giunta regionale, la Consulta esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto regionale, anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione.
3. I pareri della Consulta sono trasmessi al Presidente della Giunta e al Presidente dell'Assemblea legislativa per le determinazioni di rispettiva competenza e non determinano alcun obbligo, salvo gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, se non quello di motivare il dissenso rispetto al parere espresso.

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