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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 21 dicembre 2007

Art. 24
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00

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