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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 21 dicembre 2007

Art. 43
Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata"), mediante il conferimento alla stessa società di beni immobili patrimoniali di proprietà della Regione Emilia-Romagna secondo le modalità previste dalla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11).

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