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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2008 n. 12

Art. 12
Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) sono ridotte di Euro 33.000,00 a valere sul Capitolo 30880 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici.

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