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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2008 n. 12

Art. 25
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lett. a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)"
Esercizio 2008 Euro 2.000.000,00

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