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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale21/12/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

Art. 14
Ufficiale rogante
1. I contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve altresì gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicità e autenticità della forma.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale rogante presenzia allo svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti di cui all'articolo 12.
3. L'ufficiale rogante cura altresì la registrazione dei contratti da esso stipulati nonché i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.

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