Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Capo II
Disposizioni in materia di demanio idrico
Art. 2
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
1. Ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con cui stabilisce i principi e le linee guida per l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.
2. Le Province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali ottimali di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coerenza con la disciplina di cui al comma 1.
Art. 3

(sostituito comma 10 e aggiunto comma 10 bis da art. 7 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico
1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La concessione può essere altresì rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale qualora la risorsa veicolata dalle suddette reti e sistemi di ricarica garantisca, quantitativamente e qualitativamente, l'uso specifico e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l'Autorità di bacino territorialmente competente e le Province, individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri per la loro applicazione. Tali criteri tengono conto degli eventuali disagi arrecati in capo ai concessionari a seguito della rivisitazione della concessione in essere.
2. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore. E' ammissibile l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 36 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed irriguo che non superano il volume complessivo di 3000 metri cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo.
3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.
4. Fermo restando quanto riportato all'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale n. 41 del 2001, l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori diversi da quelli in cui l'opera di presa è collocata, è concessa all'Agenzia d'Ambito in cui avviene l'uso prevalente.
5. Ai prelievi e alle perforazioni da effettuarsi nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti inquinati non si applica la disciplina di cui al regolamento regionale n. 41 del 2001. Il progetto di bonifica che prevede un prelievo di risorsa idrica deve contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo, all'impatto sull'acquifero, e motivare le scelte relative. Dell'approvazione di tale progetto è data notizia alla struttura regionale territorialmente competente per materia.
6. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 29 dicembre 2005, n. 4 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque) è prorogato al 31 dicembre 2007 ultimo termine utile ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 77, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
7. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con regolamento.
8. I soggetti titolari di più di rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno.
9. I soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di dati ovvero nel caso in cui i dati siano parziali o non veritieri sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 20.000,00 e non superiori nel massimo a euro 200.000,00; in caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di dichiarare la sospensione o la decadenza delle concessioni in essere.
10. Nel caso di infrastrutture ad uso pubblico, esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni, che occupano aree del demanio idrico in assenza del relativo titolo concessorio, l'ente pubblico o il soggetto gestore dell'infrastruttura è tenuto a presentare istanza di regolarizzazione dell'occupazione. Qualora l'istanza non consegua ad accertamento dell'autorità competente non si procede alla comminazione della sanzione e il richiedente può mantenere l'occupazione sino al termine del procedimento attivato, fatta salva la possibilità di esenzione dal pagamento dello stesso con particolare riferimento alle infrastrutture ad uso pubblico.
10 bis. Nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.
Art. 4
Parere per gli scarichi nei canali di bonifica
1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.
2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.
3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno).
4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.
5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno a condizione che sia assicurata la compatibilità con la successiva utilizzazione irrigua delle acque fluenti nei canali di bonifica, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.
6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti.
Art. 5
Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia
1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione, qualora effettuata dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero direttamente dall'Ente locale, nonché la gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa nella convenzione tipo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 25 del 1999. I relativi costi vengono computati nella tariffa di riferimento media del segmento di fognatura e depurazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 49 (Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna), a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica successiva all'1 dicembre 2007. Sono altresì ricomprese nella convenzione del servizio idrico integrato anche le nuove realizzazioni previste nel piano di ambito di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1999.
2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento comprendono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito per la gestione delle infrastrutture esistenti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia al servizio delle reti previsti dal Piano di indirizzo di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (articolo 39, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno)). Sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli oneri per la realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico dell'Ente Locale ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del metodo tariffario di cui al comma 1, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere nella tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) i costi relativi alla gestione di cui al medesimo comma 1 nel limite di incremento del due per cento della tariffa prevista nel piano di ambito.

Espandi Indice