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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 9

RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE. MISURE STRAORDINARIE PER IL TRIENNIO 2007-2009 AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE DEL LAVORO PRECARIO E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE DEL PERSONALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 95 del 4 luglio 2007

Capo I
Misure volte a favorire qualità ed efficienza dei sistemi professionali nella regione Emilia-Romagna
Art. 1
Finalità
1. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio regionale gli obiettivi di contenimento della spesa in materia di personale, di razionalizzazione delle funzioni di interesse comune e di qualificazione dei sistemi professionali, anche al fine di rendere più agevole la mobilità del personale.
Art. 2
Ambito di intervento
1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 1 la Regione e gli Enti locali del territorio regionale individuano requisiti minimi di uniformità nell'ambito dei sistemi professionali, condividono strumenti di supporto allo sviluppo delle competenze, alla certificazione dei crediti per la valorizzazione della professionalità maturata e alla mobilità del personale.

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