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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 9

RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE. MISURE STRAORDINARIE PER IL TRIENNIO 2007-2009 AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE DEL LAVORO PRECARIO E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE DEL PERSONALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 95 del 4 luglio 2007

INDICE

Chiudere area cap1 Capo IMisure volte a favorire qualità ed efficienza dei sistemi professionali nella regione Emilia-Romagna
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di intervento
Espandere area cap2 Capo IIMisure di razionalizzazione della gestione del personale. Disposizioni straordinarie per il triennio 2007-2009. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Misure volte a favorire qualità ed efficienza dei sistemi professionali nella regione Emilia-Romagna
Art. 1
Finalità
1. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio regionale gli obiettivi di contenimento della spesa in materia di personale, di razionalizzazione delle funzioni di interesse comune e di qualificazione dei sistemi professionali, anche al fine di rendere più agevole la mobilità del personale.
Art. 2
Ambito di intervento
1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 1 la Regione e gli Enti locali del territorio regionale individuano requisiti minimi di uniformità nell'ambito dei sistemi professionali, condividono strumenti di supporto allo sviluppo delle competenze, alla certificazione dei crediti per la valorizzazione della professionalità maturata e alla mobilità del personale.
Capo II
Misure di razionalizzazione della gestione del personale. Disposizioni straordinarie per il triennio 2007-2009. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)
Sezione I
Finalità e interventi
Art. 3
Finalità
1. Il presente capo detta disposizioni ai fini dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del personale regionale e del concorso al contenimento della spesa pubblica ed introduce misure straordinarie volte alla stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo nel rispetto dei principi fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
2. La Regione intende avviare, con le iniziative straordinarie disposte dalla presente legge, un processo per contrastare la precarietà operando, anche con le modalità previste dall'articolo 6, per favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili per il personale che nell'ultimo quinquennio ha avuto rapporti di lavoro atipico con l'Ente Regione Emilia-Romagna, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e valorizzando tutte le professionalità e competenze presenti tra il personale dell'Ente.
3. La Regione opera per riordinare e ridurre progressivamente il numero di rapporti di lavoro a termine presenti all'interno dell'Ente, privilegiando, nella scelta dei contratti di lavoro atipici, il contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 4
Programmazione degli interventi
1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 558 della legge n. 296 del 2006 Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna nell'ambito della programmazione dei fabbisogni professionali definisce per il triennio 2007-2009, per le finalità fissate all'articolo 3, un piano di interventi straordinari previa individuazione dei posti da coprire, dei relativi limiti e priorità, nel rispetto dei vincoli di dotazione organica e degli obiettivi di finanza pubblica.
Art. 5
Requisiti e modalità per gli interventi straordinari
1. Gli interventi straordinari previsti dal presente capo, relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, si rivolgono al personale non dirigenziale:
a) in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 2007, che abbia maturato, a decorrere dal 1 gennaio 2002 ed entro il 31 dicembre 2006, almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa;
b) in servizio presso la Regione alla data del 1° gennaio 2007, che maturi l'esperienza triennale, a decorrere dal 1 gennaio 2002 in forza di contratti anche non continuativi stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
c) che abbia prestato servizio, presso la Regione per almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati, mediante assunzione a tempo indeterminato, con le modalità previste dal presente articolo, a condizione che l'esperienza lavorativa richiesta sia stata svolta presso l'Amministrazione regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 Sito esterno (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), o con assunzione dalle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente.
3. La Regione può procedere, in via prioritaria, all'assunzione diretta dei soggetti in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 che sono risultati idonei in una procedura selettiva pubblica di natura concorsuale indetta dall'Amministrazione regionale per il reclutamento, in categoria pari o superiore, di personale con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro, a condizione che ne presentino istanza nei tempi e nei modi individuati dall'Amministrazione.
4. Per i posti programmati e non coperti ai sensi del comma 3, la Regione può indire procedure selettive rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le relative graduatorie sono utilizzate soltanto per la copertura dei posti messi a concorso. Per tali procedure non trova applicazione l'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003).
5. Il personale di cui al comma 1, la lettera b) può essere assunto a tempo indeterminato solo al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio.
6. Le assunzioni disposte ai sensi dei commi 3 e 4 avvengono nella categoria in cui è stata maturata l'esperienza lavorativa prevista al comma 1. Qualora l'anzianità di servizio sia stata maturata in differenti categorie, l'assunzione avviene nella categoria in cui è stata maturata per il maggior periodo.
7. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa definiscono, per quanto di propria competenza, le modalità e le procedure attuative degli interventi straordinari previsti nel presente articolo.
Sezione II
Ricorso alle forme flessibili
Art. 6
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1997 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili e di esternalizzazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, sentito il parere della competente commissione assembleare, definiscono i criteri di individuazione delle esigenze che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione per l'attuazione di nuove, specifiche attività assicurando idonee misure di controllo dei livelli di prestazione."
Art. 7
Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei
1. Compatibilmente con le esigenze organizzative, la Regione, in conformità all'articolo 1, comma 560 della legge n. 296 del 2006 Sito esterno, qualora decida di bandire negli anni 2007, 2008 e 2009 procedure per la formazione di graduatorie per assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, riserva una quota non inferiore al 60 per cento dei posti previsti ai soggetti con i quali ha stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio. Ai fini di cui al presente articolo, la durata complessiva di tali contratti deve risultare di almeno un anno, maturata nell'ultimo quinquennio, entro il 29 settembre 2006.
Sezione III
Applicazione agli Enti subregionali. Norme transitorie e finali
Art. 8
Enti pubblici non economici regionali
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione. A tal fine quanto previsto con riferimento alla Regione Emilia-Romagna deve intendersi riferito a ciascun Ente.
2. Gli atti per i quali il presente capo prevede la competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, la Regione Emilia-Romagna si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge n. 296 del 2006 Sito esterno, al fine di procedere alla graduale trasformazione delle posizioni di lavoro già ricoperte da personale con rapporti di lavoro precario, tramite i quali si sia fatto fronte ad esigenze attinenti a funzioni istituzionali ed a ordinarie attività di servizio, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche definendo specifiche forme di valorizzazione delle esperienze professionali maturate all'interno dell'Azienda. In tale ambito sono applicabili al personale interessato dai processi di cui alla presente disposizione e con riferimento allo specifico ordinamento, le norme di cui all'articolo 9, commi 5 e 6.
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
1. La Regione indice procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale a tempo indeterminato disponendo nei relativi bandi un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative, diverse da quelle indicate dall'articolo 5, comma 2, maturate presso la Regione, nei periodi di esperienza e nei termini fissati dall'articolo 5, comma 1.
2. Le assunzioni disposte in attuazione del presente capo sono effettuate nei limiti del tetto di spesa della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, per la copertura di posti istituiti entro il 31 dicembre 2007 e di quelli che si renderanno vacanti nel triennio 2007-2008-2009.
3. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, non sono computate nelle percentuali fissate all'articolo 2 del regolamento regionale 19 dicembre 2002, n. 35 (Regolamento in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/2001).
4. Fermo restando quanto disposto nel presente capo, si applica la normativa in materia di accesso al pubblico impiego.
5. La validità delle graduatorie formate in esito alle procedure selettive previste negli atti di programmazione adottati ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Le graduatorie relative alle procedure previste nelle programmazioni antecedenti sono valide fino al 31 dicembre 2007.
6. In applicazione dei principi fissati dall'articolo 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006 Sito esterno, la Regione continua ad avvalersi, nell'ambito del permanere del fabbisogno, del personale di cui all'articolo 5, previa istanza degli interessati, mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro o assunzione diretta per coloro che non risultino più in servizio, fino ad avvenuto completamento delle procedure previste dal medesimo articolo 5, commi 3 e 4.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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