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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 27 settembre 2011, n. 13

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli Istituti di pena presenti sul territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale. La Regione Emilia-Romagna opera, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 Sito esterno (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive integrazioni e modificazioni, e nei limiti della propria competenza, affinché le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione Sito esterno.
2. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalità:
a) assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone indicate al comma 1;
b) favorire il recupero ed il reinserimento nella società delle persone assoggettate alle misure limitative e privative della libertà personale.
3. La Regione promuove la collaborazione con gli Enti locali, con le Aziende Unità sanitarie locali (di seguito denominate 'Aziende Usl' o 'Azienda Usl') e con i soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), quale mezzo fondamentale per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge.

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