LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli Istituti di pena presenti sul territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale. La Regione Emilia-Romagna opera, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive integrazioni e modificazioni, e nei limiti della propria competenza, affinché le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione .
2. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalità:
a) assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone indicate al comma 1;
b) favorire il recupero ed il reinserimento nella società delle persone assoggettate alle misure limitative e privative della libertà personale.
3. La Regione promuove la collaborazione con gli Enti locali, con le Aziende Unità sanitarie locali (di seguito denominate 'Aziende Usl' o 'Azienda Usl') e con i soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), quale mezzo fondamentale per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge.