LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 10
(sostituito da art. 21 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)
Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
1. È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato 'Garante', al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.
2. Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati, nonché con gli istituti di garanzia presenti a livello comunale.
3. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della legge regionale n. 9 del 2005 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.".
4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.
5. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
6. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere eletto il nuovo Garante.
7. Per quel che concerne la disciplina delle indennità del Garante, delle relazioni sull'attività, della sede e della programmazione delle sue attività, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, e 13 della legge regionale n. 9 del 2005.