LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 2
Sistema integrato di intervento
1. La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone di cui all'articolo 1 e ridurre il rischio di recidiva, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
