LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 5
Attività di sostegno alle donne detenute
1. La Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alle esigenze specifiche delle donne detenute.
2. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed attraverso il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende Usl e dei soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003, sostiene iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le donne detenute con figli minori, in armonia con la legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori).
3. Per la popolazione carceraria femminile si provvede ad attivare progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita all'interno del carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica e di prevenzione mirata particolarmente ai problemi della donna.