LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 6
Attività di istruzione e formazione
1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile promuove il diritto di accesso ai percorsi di alfabetizzazione, di istruzione e formazione professionale, sia all'interno degli Istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.
2. La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati, assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale, così come previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, favorisce la partecipazione dei soggetti istituzionali, dei soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003 e di altri soggetti comunque interessati, realizzando interventi che tengano conto delle esigenze e delle tendenze del mercato del lavoro locale.