LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 7
Formazione congiunta degli operatori
1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 12 del 2003, la Regione sostiene, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, nonché delle associazioni di volontariato, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)).