LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 8
Attività lavorativa
1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, e con il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende Usl, delle associazioni di volontariato e di altri soggetti pubblici e privati interessati, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) e dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e della regolarità del lavoro).
2. La Regione, in particolare, promuove progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale ad attività di imprenditorialità sociale.
3. La Regione, tramite gli strumenti di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2005, sostiene il reinserimento sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, ammesse al lavoro esterno ex articolo 21 della legge n. 354 del 1975 , inerente l'ordinamento penitenziario, od ammesse ad altre misure alternative che richiedano il lavoro come elemento fondamentale del trattamento. Eroga altresì a favore dei loro datori di lavoro gli incentivi di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2005.
4. Nei limiti e con le modalità indicate dall'articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 ), la Regione favorisce la stipulazione di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche attive nei settori disciplinati dalla presente legge e le cooperative sociali, per la gestione e fornitura dei beni e servizi.