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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/09/2011
2. Testo Originale19/02/2008

Data di pubblicazione della legge modificante : 15/07/2016

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 27 settembre 2011, n. 13

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

Art. 3
Tutela della salute
1. La Regione tutela la salute delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1 attraverso l'attuazione del progressivo trasferimento di ogni competenza in capo al Servizio sanitario nazionale della sanità negli Istituti penitenziari, così come previsto dal comma 283 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).
2. La Regione garantisce, secondo modalità concordate con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 Sito esterno (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419 Sito esterno), l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le Aziende Usl e le Aziende ospedaliere. In particolare, nelle modalità concordate si definiscono le risorse finanziarie, tecnologiche e professionali che il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonché le risorse regionali.
3. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le Aziende Usl, sedi di Istituti penitenziari, di équipe integrate, assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Nei confronti dei soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle Aziende Usl.
4. La Regione garantisce altresì gli interventi di prevenzione sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.
5. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Usl e con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, promuove iniziative e progetti finalizzati alla presa in carico degli internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, al fine di facilitare la revoca anticipata della misura di sicurezza stessa, la cura, in ambiente libero od in struttura a custodia attenuata, dell'infermità psichica degli internati, nonchè al fine di favorire il reinserimento nella comunità della nostra regione, se residenti nel nostro territorio, o facilitarne il rientro nelle comunità di provenienza, se residenti in altre regioni.

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