LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 26 del 19 febbraio 2008
TITOLO II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 6
Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e sanità pubblica
1. A norma dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione , la Regione Emilia-Romagna detta la disciplina concernente le certificazioni e gli adempimenti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica di seguito indicate:
a) requisito di idoneità fisica all'impiego di cui all'articolo 2 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
b) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);
c) certificato di idoneità di cui all'articolo 27, comma primo, del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);
d) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 17, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832 , riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
e) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 4, comma primo, lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;
f) certificazioni sanitarie e relativi procedimenti di cui alla legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici);
g) procedimento sanitario di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato);
h) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 27, comma terzo, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 );
i) procedimento sanitario di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato);
j) procedimento sanitario di cui all'articolo 2, comma primo, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
k) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 11, comma secondo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 );
l) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma primo, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei sevizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
m) procedimenti sanitari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica);
n) procedimenti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , relativo ai servizi di medicina scolastica);
o) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 , recante norme concernenti il servizio farmaceutico);
p) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'articolo 3, comma quarto, del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
q) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);
r) procedimenti sanitari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
s) procedimenti sanitari di cui all'articolo 240, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
t) procedimenti sanitari di cui all'articolo 2, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
u) certificazioni e procedimenti sanitari di cui agli articoli 117, comma 1, e 303, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);
v) procedimenti sanitari di cui all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro);
w) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56 , da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146 ).
2. Per le finalità di cui al comma 1, con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e sono individuati i casi di superamento delle certificazioni e delle previste idoneità, sulla base dei principi di evidenza scientifica ed efficacia delle prestazioni sanitarie, dell'evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
3. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 si applicano nel territorio regionale le nuove disposizioni in esso previste, con esclusione, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione , dell'applicazione nell'ordinamento e nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Art. 7
Organismi e strumenti della programmazione sanitaria e sociale
1. In sede di prima approvazione, il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, integrato con il Piano sanitario, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) disciplina, anche in deroga alla legislazione regionale vigente, l'integrazione e la semplificazione dei livelli di programmazione regionale e territoriale per l'area sociale, socio-sanitaria e sanitaria, ed individua a tal fine gli strumenti di programmazione, le loro modalità di attuazione, i soggetti istituzionali competenti alla loro adozione e gli organismi di supporto tecnico, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici e delle politiche sanitarie e sociali regionali e locali.
Art. 8
Semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale
1. Con regolamento della Giunta regionale(1), da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono ridisciplinati o soppressi gli organismi collegiali operanti con funzioni consultive, di supporto e di coordinamento in materia sanitaria e sociale, in favore della Regione o delle Aziende sanitarie, previsti dalle disposizioni legislative regionali di seguito indicate:
a) commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare dell'emofilia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia);
b) comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
c) commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
d) commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
e) commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
f) commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
g) commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);
h) commissione consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS);
i) consulta regionale per il termalismo di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);
j) commissione regionale per la cooperazione sociale di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 );
k) comitato per la gestione del centro regionale di riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 (Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti);
l) commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio).
2. Il regolamento della Giunta regionale, laddove non ne disponga direttamente la soppressione, individua la composizione, le modalità di nomina, il funzionamento ed i compiti degli organismi assoggettati alla delegificazione ai sensi del comma 1. A decorrere dall'adozione del regolamento restano definitivamente abrogate le disposizioni legislative regionali indicate al comma 1.
Art. 9
Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1992
1.
L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1992, n. 35 (Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate come residenze sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali), è sostituito dal seguente:
"Art. 1
1. Le strutture realizzate con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)), ove non già soggette a vincolo di destinazione sanitaria, sono vincolate per un periodo di venti anni, decorrenti dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori, alla destinazione socio-sanitaria.
2. L'atto costitutivo di tale vincolo è effettuato, entro tre mesi dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori, dall'ente proprietario della struttura e reso pubblico mediante trascrizione, a cura e spese del proprietario stesso, presso l'Agenzia del territorio competente.
3. Per tutta la durata del vincolo, gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente se effettuati in favore di soli soggetti pubblici che detengano finalità sociosanitarie analoghe a quelle dell'ente alienante e con l'obbligo di trasferimento del vincolo di destinazione per la durata residua. In caso di alienazione a titolo oneroso, il corrispettivo dell'alienazione dovrà considerare il valore di mercato dell'immobile, dedotta la quota di finanziamento pubblico.
4. Gli atti costitutivi del vincolo di cui al comma 2, nonché ogni successiva variazione intervenuta sulla titolarità del bene, devono essere trasmessi in copia conforme alla Direzione generale competente in materia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma 1 per tutta la durata del vincolo.".
Art. 10
Modifica all'articolo 27 della legge regionale n. 50 del 1994
1.
Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) è aggiunto il seguente periodo:
"La Giunta regionale può altresì autorizzare l'esperimento della trattativa privata diretta, tenuto comunque conto della congruità del corrispettivo, quando sussistano ragioni di interesse pubblico ed il bene immobile da alienarsi risulti assoggettato a destinazioni specifiche o vincolate per effetto di programmi o provvedimenti di pianificazione territoriale, di riqualificazione urbana o concernenti la tutela storico-artistica ed architettonica del bene, adottati secondo le disposizioni vigenti.".
Art. 11
Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2003
1.
I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19) sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il Comitato è composto dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dai Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, ed in ogni caso dai Sindaci del Comune di Bologna e del Comune di Imola, o loro delegati, dai Presidenti dei Comitati di Distretto del territorio provinciale, o loro delegati, nonché dal Rettore dell'Università degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del Comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i Direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonché il Direttore generale degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
"3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la salute e per il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.".
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.