LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO IV
(Titolo abrogato da art. 25 L.R. 6 novembre 2019, n. 22)
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE
Capo I
Norme in materia di autorizzazione
Art. 18
(Abrogato da art. 25 L.R. 6 novembre 2019, n. 22)
Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ed all'esercizio di attività sanitarie
abrogato.
Art. 19
(Abrogato da art. 25 L.R. 6 novembre 2019, n. 22)
Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie
abrogato.
Art. 20
(Abrogato da art. 25 L.R. 6 novembre 2019, n. 22)
Vigilanza
abrogato.
Art. 21
(Abrogato da art. 25 L.R. 6 novembre 2019, n. 22)
Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati e dei soggetti accreditati
abrogato.
Art. 22
(Abrogato da art. 25 L.R. 6 novembre 2019, n. 22)
Norma transitoria
abrogato.
CAPO II
Norme in materia di accreditamento
Art. 23
(Abrogato da art. 25 L.R. 6 novembre 2019, n. 22)
Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie
abrogato.
Art. 24
(Abrogato da art. 25 L.R. 6 novembre 2019, n. 22)
Modifiche allalegge regionale n. 34 del 1998
abrogato.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.