LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Art. 26
Norma transitoria
1.
Le commissioni sanitarie per gli accertamenti legali previste dalla
legge regionale n. 49 del 1992 continuano ad operare, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla medesima legge, sino all'insediamento delle nuove commissioni di cui all'articolo 3, che deve avvenire comunque entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.