LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Art. 4
Istanza di riesame
1.
Nel caso l'interessato non condivida il giudizio formulato dalla commissione di accertamento operante presso l'Azienda Usl, può proporre istanza di riesame alla medesima commissione entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, ai fini della rivalutazione del caso che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso, la commissione di accertamento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, è composta interamente da professionisti diversi da quelli che hanno espresso la valutazione della quale viene richiesto il riesame.
2.
Alla seduta della commissione, riunitasi in sede di riesame, possono assistere, su richiesta dell'interessato e con onere a suo carico, un medico ed un operatore sociale di fiducia del richiedente.
Note del Redattore:
Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.