LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Art. 5
Disposizioni attuative
1.
Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto indicato al comma 8 dell'articolo 3, sono stabiliti:
a)
il modello unico di domanda di riconoscimento della disabilità presentata dall'interessato;
b)
la documentazione e le certificazioni mediche da allegare alla prima istanza ed alla domanda di adeguamento della valutazione, individuando gli elementi essenziali che esse devono contenere;
c)
la documentazione sanitaria specialistica (esami clinici, strumentali e di laboratorio) da produrre per documentare le patologie ed i relativi deficit funzionali già certificati;
d)
i compiti della segreteria amministrativa a supporto delle funzioni di accertamento di cui all'articolo 3;
e)
le indicazioni operative ai fini dell'informatizzazione delle procedure di accertamento e valutazione della disabilità;
f)
le modalità di svolgimento delle visite per delega e di effettuazione delle visite domiciliari;
g)
le modalità di presentazione dell'istanza di riesame e dell'espletamento dei relativi accertamenti;
h)
le modalità e gli obiettivi per l'eventuale contenimento dei tempi di attesa per l'effettuazione degli accertamenti, anche in termini abbreviati rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 6.
Note del Redattore:
Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.