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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE
Capo I
Norme in materia di autorizzazione
Art. 18
Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ed all'esercizio di attività sanitarie
abrogato.
Art. 19
Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie
abrogato.
Art. 20
Vigilanza
abrogato.
Art. 21
Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati e dei soggetti accreditati
abrogato.
Art. 22
Norma transitoria
abrogato.
CAPO II
Norme in materia di accreditamento
Art. 23
Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie
abrogato.
Art. 24
abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.

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