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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 8

(abrogata lett. j) comma 1 da art. 27 L.R. 17 luglio 2014 n. 12)

Semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale
1. Con regolamento della Giunta regionale (1), da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono ridisciplinati o soppressi gli organismi collegiali operanti con funzioni consultive, di supporto e di coordinamento in materia sanitaria e sociale, in favore della Regione o delle Aziende sanitarie, previsti dalle disposizioni legislative regionali di seguito indicate:
a) commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare dell'emofilia di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia);
b) comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
c) commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all' articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);
d) commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all' articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
e) commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui all' articolo 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
f) commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all' articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
g) commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);
h) commissione consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS di cui all' articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS);
i) consulta regionale per il termalismo di cui all' articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);
j) abrogata.
k) comitato per la gestione del centro regionale di riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 (Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti);
l) commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita di cui all' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio).
2. Il regolamento della Giunta regionale, laddove non ne disponga direttamente la soppressione, individua la composizione, le modalità di nomina, il funzionamento ed i compiti degli organismi assoggettati alla delegificazione ai sensi del comma 1. A decorrere dall'adozione del regolamento restano definitivamente abrogate le disposizioni legislative regionali indicate al comma 1.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.

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