Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche
1.
La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. A tal fine la Regione promuove:
a)
l'educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la formazione sportiva di base e l'attività motoria, diversificata in base agli interessi, ai bisogni ed alle abilità psicofisiche dei singoli, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico
...;
a bis)
strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo;
b)
l'educazione al movimento e allo sport e la loro diffusione nelle scuole, incentivando il rapporto degli enti locali con le associazioni del territorio per attività non agonistiche, in accordo con gli uffici scolastici e le autonomie scolastiche;
c)
iniziative sperimentali affinché le scuole dell'infanzia e le scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di promozione sportiva per interventi di supporto alle attività motorie.
2.
La Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi delle iniziative di cui al comma 1, lettera c).
2 bis.
Le azioni di cui al comma 1 sono svolte ricercando la collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, l’associazionismo sportivo, le società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.