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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 13

(modificata lett. a) e aggiunti lett. a bis) comma 1 e comma 2 bis da art. 6 L.R. 13 maggio 2024, n. 2)

Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche
1. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. A tal fine la Regione promuove:
a) l'educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la formazione sportiva di base e l'attività motoria, diversificata in base agli interessi, ai bisogni ed alle abilità psicofisiche dei singoli, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico ...;
a bis) strategie e azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo;
b) l'educazione al movimento e allo sport e la loro diffusione nelle scuole, incentivando il rapporto degli enti locali con le associazioni del territorio per attività non agonistiche, in accordo con gli uffici scolastici e le autonomie scolastiche;
c) iniziative sperimentali affinché le scuole dell'infanzia e le scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di promozione sportiva per interventi di supporto alle attività motorie.
2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi delle iniziative di cui al comma 1, lettera c).
2 bis. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte ricercando la collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, l’associazionismo sportivo, le società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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