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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 7

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 87 del 28 maggio 2008

Art. 11
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le Province riconoscono a coloro che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore l'idoneità a svolgere la professione di animatore turistico, qualora siano in possesso di un titolo d'idoneità professionale rilasciato dai sistemi di formazione professionale di Regioni e Province autonome ovvero abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di animazione assimilabili a quelle di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale n. 4 del 2000, così come modificato dall'articolo 3 della presente legge, e lo dimostrino fiscalmente.
2. La specializzazione in turismo subacqueo può essere concessa, limitatamente all'esercizio di tale attività, anche a coloro che, pur in mancanza dell'idoneità all'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica, possano dimostrare con idonea documentazione che in data anteriore al 31 dicembre 2007 abbiano effettuato, nei due anni precedenti, più di trenta immersioni accompagnando altri sub, nonché di aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente. Tali soggetti verranno iscritti in una apposita sezione ad esaurimento degli elenchi provinciali e sarà loro rilasciato idoneo tesserino di riconoscimento.
3. Sono fatte salve le abilitazioni all'esercizio delle professioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Limitatamente alle modifiche apportate dal presente comma, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7 della legge regionale 1 febbraio del 2000, n. 4,

Limitatamente alle modifiche apportate dal presente articolo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera b), limitatamente alle parole "alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3 comma, 10", 7 e 10 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 1.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. 1 febbraio del 2000, n. 4, sostituito dal presente articolo.

Limitatamente alle modifiche apportate dal presente articolo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, secondo periodo e 4 limitatamente alle parole "e per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata" della legge regionale 1 febbraio del 2000, n. 4 e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate col suddetto ricorso all'art. 6 commi 1 e 2, primo periodo della medesima legge.

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