LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 7
BOLLETTINO UFFICIALE n. 87 del 28 maggio 2008
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
, e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10;
(Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178
(Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127
). Quando tali attività si svolgono all'interno di uno stabilimento balneare, hotel, villaggio turistico e simili al committente di tali attività o al gestore delle strutture ricettive o di altri luoghi ove esse si svolgono è fatto obbligo di dotarsi di personale idoneo.
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
.
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)."
."Limitatamente alle modifiche apportate dal presente comma, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7 della legge regionale 1 febbraio del 2000, n. 4,
Limitatamente alle modifiche apportate dal presente articolo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera b), limitatamente alle parole "alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3 comma, 10", 7 e 10 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 1.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. 1 febbraio del 2000, n. 4, sostituito dal presente articolo.
Limitatamente alle modifiche apportate dal presente articolo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, secondo periodo e 4 limitatamente alle parole "e per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata" della legge regionale 1 febbraio del 2000, n. 4 e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate col suddetto ricorso all'art. 6 commi 1 e 2, primo periodo della medesima legge.


