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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 7

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 87 del 28 maggio 2008

Art. 4
Sostituzione dell'articolo 3(2)
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Condizioni per l'esercizio dell'attività
1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
b) idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 Sito esterno (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Sito esterno, e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10;
c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza.
2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.
3. L'idoneità all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 7, consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale. Le Province potranno riconoscere le specializzazioni a coloro che, già in possesso dell'idoneità di guida ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta, valutando la coerenza dei titoli aggiuntivi in loro possesso. Le Province, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6, possono altresì riconoscere i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da enti di promozione sportiva riconosciuti o da altri organismi a tal fine autorizzati.
4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività negli ambiti territoriali di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l'esame.
5. Qualora una guida turistica idonea ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l'idoneità ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l'attività. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.
6. Coloro che siano già in possesso dell'idoneità all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l'idoneità all'esercizio di un'altra professione turistica.
7. Per l'esercizio dell'attività di animatore turistico di cui all'articolo 2, comma 7 quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo costituisce requisito indispensabile il possesso del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958 n. 88 Sito esterno (Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 Sito esterno (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127 Sito esterno). Quando tali attività si svolgono all'interno di uno stabilimento balneare, hotel, villaggio turistico e simili al committente di tali attività o al gestore delle strutture ricettive o di altri luoghi ove esse si svolgono è fatto obbligo di dotarsi di personale idoneo.
8. Per l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica specializzata in turismo subacqueo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d) costituiscono requisiti indispensabili:
a) I'idoneità all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica;
b) il possesso del brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10;
c) l'aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente.
9. Per l'esercizio dell'attività di accompagnatore e guida turistica, ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale e ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 Sito esterno (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Sito esterno.
10. La Giunta regionale con proprio atto definirà le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente legge.
11. Qualora cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea intendano svolgere in Italia le attività di cui all'articolo 2, con esclusione di quella di guida ambientale-escursionistica e sue specializzazioni, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)."

Note del Redattore:

Limitatamente alle modifiche apportate dal presente comma, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7 della legge regionale 1 febbraio del 2000, n. 4,

Limitatamente alle modifiche apportate dal presente articolo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera b), limitatamente alle parole "alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3 comma, 10", 7 e 10 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 1.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. 1 febbraio del 2000, n. 4, sostituito dal presente articolo.

Limitatamente alle modifiche apportate dal presente articolo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, secondo periodo e 4 limitatamente alle parole "e per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata" della legge regionale 1 febbraio del 2000, n. 4 e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate col suddetto ricorso all'art. 6 commi 1 e 2, primo periodo della medesima legge.

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