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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 7

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 87 del 28 maggio 2008

Art. 5
Sostituzione dell'articolo 5(3)
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Formazione professionale
1. Le eventuali attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento di cui alla presente legge sono programmate e autorizzate dalle Province ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro)."

Note del Redattore:

Limitatamente alle modifiche apportate dal presente comma, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7 della legge regionale 1 febbraio del 2000, n. 4,

Limitatamente alle modifiche apportate dal presente articolo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera b), limitatamente alle parole "alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3 comma, 10", 7 e 10 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 1.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. 1 febbraio del 2000, n. 4, sostituito dal presente articolo.

Limitatamente alle modifiche apportate dal presente articolo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, secondo periodo e 4 limitatamente alle parole "e per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata" della legge regionale 1 febbraio del 2000, n. 4 e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate col suddetto ricorso all'art. 6 commi 1 e 2, primo periodo della medesima legge.

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