LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"
(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1999
1.
L'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Titolari del diritto di iniziativa popolare
1. In attuazione dell'articolo 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi è esercitata:
a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
b) da ciascun Consiglio provinciale;
c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti."