LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"
(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008
Art. 20
Modificazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 34 del 1999
1.
Il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, al Presidente della Giunta regionale e all'Ufficio territoriale del Governo."