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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 dicembre 2008, n. 22

L.R. 23 luglio 2009, n. 9

TITOLO IV
ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E NORME PER FAVORIRE I PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE
Capo I
Misure per un sistema contrattuale coordinato della Pubblica Amministrazione regionale e locale
Art. 35
Razionalizzazione delle funzioni relative alla attività contrattuale
1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture la Regione Emilia-Romagna, gli enti locali, le loro forme associative possono:
a) avvalersi di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) delegare l'esercizio di funzioni amministrative ad altri soggetti fra quelli di cui all'alinea del presente comma;
c) costituire, mediante convenzione uffici comuni che operano con personale delle amministrazioni stesse.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle modalità di cui al medesimo comma al fine di espletare le funzioni amministrative di competenza, in riferimento all'intero procedimento di acquisizione ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ovvero a singole fasi.
3. I soggetti di cui al comma 1, possono costituire uffici comuni o consortili, di cui al comma 1, lettera c), anche al fine di svolgere attività di competenza di ciascun ente convenzionato o consorziato, relativamente alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di cui al comma 2. Ove sussistano ragioni di carattere organizzativo o funzionale, possono altresì avvalersi di organismi o uffici di altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 90, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno.
4. Le amministrazioni interessate provvedono a definire i reciproci rapporti mediante intese o, nei casi di cui al comma 1, lettera c), mediante convenzioni che prevedano l'oggetto, la durata, le forme di consultazione delle amministrazioni partecipanti all'accordo, la disciplina dei rapporti finanziari limitatamente alla copertura dei costi per l'espletamento delle attività ed i reciproci obblighi e garanzie.
5. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) operano con autonomia e responsabilità nell'ambito dell'attività definite dalla convenzione.
6. Ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo la Regione può affidare la realizzazione dei lavori pubblici di propria competenza, relativi alla difesa del suolo ed alla bonifica, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3) individuati dagli atti di programmazione regionale di settore.
Art. 36
Monitoraggio in materia contrattuale
1. Ai fini della realizzazione del principio di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35, la Regione svolge il costante monitoraggio relativo all'attività contrattuale.
2. La Regione si avvale di un comitato tecnico composto da tre dirigenti regionali, tre dirigenti provinciali o comunali designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali al fine di verificare, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, l'adeguatezza delle strutture tecniche utilizzate e dei procedimenti utilizzati dagli enti in relazione all'ottimale esercizio delle funzioni. La Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, emana apposite raccomandazioni tecniche non vincolanti per il migliore esercizio di dette funzioni, anche attraverso l'utilizzo di strutture e strumenti adeguati e tali da conseguire risparmi in termini organizzativi ed economici.
3. La partecipazione al Comitato tecnico è senza oneri per la Regione.
Capo II
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Centro Ricerche Marine
Art. 37
Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni di adesione
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, alla partecipazione alla "Fondazione Centro Ricerche Marine", con decorrenza dalla data di trasformazione della Società "Centro di Ricerche Marine - Società Consortile per Azioni" in Fondazione ai sensi dell'articolo 2500 septies del Codice civile.
2. La trasformazione di cui al comma 1 è autorizzata con la presente legge.
3. La partecipazione della Regione è subordinata al riconoscimento della personalità giuridica ed alla condizione che lo statuto preveda, come scopo principale della Fondazione, lo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attività formativo-didattiche nei settori relativi.
4. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto conferisca alla Regione la facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi della Fondazione.
Art. 38
Esercizio dei diritti
1. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la trasformazione e la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'articolo 37.
2. I diritti inerenti la qualità di socio della Regione sono esercitati dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
3. Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione.
Art. 39
Contributo annuale
1. La Regione partecipa alla "Fondazione Centro Ricerche Marine" con un contributo di esercizio il cui importo viene determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
2. All'onere derivante dalla corresponsione del contributo di esercizio previsto dal comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 40
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale 22 novembre 1991, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società "Centro di Ricerche Marine").
Capo III
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società Terme di Salsomaggiore SpA
Art. 41
Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano SpA
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA) è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società risultante dalla fusione per incorporazione della società Terme di Tabiano SpA nella partecipata società Terme di Salsomaggiore SpA, ferme restando le condizioni di partecipazione di cui alla legge n. 8 del 1999.
2. Il presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione.
Capo IV
Disposizioni sul personale
Art. 42
Criteri generali sul trattamento del personale
1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuove misure finalizzate ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali al fine di migliorare l'efficacia degli interventi e sviluppare le potenziali sinergie, perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.
2. La Regione, per agevolare il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, promuove la costituzione di un organismo interistituzionale, con funzioni di coordinamento, a cui partecipano rappresentanti degli enti interessati alla riorganizzazione, designati dall'ufficio di presidenza della Cral.
3. In coerenza con i principi contenuti nell'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno, il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice civile nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica.
4. Nell'arco del periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro funzioni gli enti che saranno soppressi a seguito del processo di riorganizzazione non possono attivare procedure per il reclutamento del personale, fatta salva la stabilizzazione del lavoro precario, da attuarsi solo previa verifica di compatibilità con le linee organizzative formulate nell'ambito dell'organismo di cui al comma 2.
5. L'anzianità di servizio e l'esperienza maturata negli enti di provenienza, ove non utilizzata ai sensi del comma 4, sarà valutata negli enti di destinazione ai fini dell'applicazione della legge n. 244 del 2007 Sito esterno. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore.

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