LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10
MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
INDICE
TITOLO IV - ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E NORME PER FAVORIRE I PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità e indirizzi generali
1.
La Regione adotta misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento agli obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e Comunità montane.
2.
La Regione persegue i seguenti obiettivi:
a)
riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle Comunità montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni comunali, assimilandole alle Unioni di Comuni; sostiene l'incentivazione delle Unioni di Comuni, quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali; opera la riallocazione delle funzioni amministrative comunali mediante conferimento alle Comunità montane riformate ed alle Unioni;
b)
appropriata configurazione dell'assetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo, rispetto alla quale promuove e sostiene:
1)
il superamento delle criticità gestionali e la sovrapposizione dei livelli;
2)
lo sviluppo della qualità complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;
3)
l'individuazione di indicatori atti a verificarne l'efficacia nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria con riferimento alla progressiva acquisizione dell'autonomia finanziaria e di bilancio;
c)
razionalizzazione organizzativa, rispetto alla quale promuove misure per:
1)
un efficace sistema delle partecipazioni societarie, fondata sul principio dell'interesse pubblico prevalente e con la riduzione degli oneri organizzativi e finanziari;
2)
la semplificazione del sistema degli enti pubblici sub-regionali, con l'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari e amministrativi e con l'adozione di misure di eliminazione o di rifunzionalizzazione organica;
3)
revisione dei meccanismi procedimentali e decisionali, rispetto alla quale promuove misure che consentano ai processi decisionali di svolgersi con efficacia e rapidità e con la riduzione generalizzata dei tempi.
3)
La Giunta regionale, per l'attuazione degli obiettivi previsti nel presente articolo, è autorizzata a concludere accordi con il Governo per armonizzare i rispettivi provvedimenti normativi, anche ai fini dell'applicazione dell'
articolo 116, comma 3 della Costituzione .
Art. 2
Riassetto delle funzioni e modalità di esercizio
1.
Nelle materie interessate dalle misure di riordino territoriale e organizzativo, così come definite dalle norme dei Titoli II e III, sono individuati i livelli istituzionali cui attribuire le funzioni amministrative già collocate presso i livelli e gli enti oggetto di riorganizzazione, ovvero agenzie ed enti strumentali, garantendo la continuità dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.
2.
Le norme relative al riordino delle Comunità montane provvedono a ridefinire le funzioni del nuovo ente montano, con l'attribuzione delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione dello sviluppo socio economico e valorizzazione del territorio montano sia a quello di ente associativo dei Comuni.
3.
In coerenza con le finalità dell'articolo 1 e sulla base dei principi di differenziazione e di adeguatezza, le funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali possono essere esercitate, previo accordo di tutti i soggetti istituzionali interessati, in modo da superare la frammentarietà, attuando comuni obiettivi di coesione territoriale.
4.
La Giunta regionale, previa ricognizione dell'assetto esistente delle funzioni, d'intesa con Province e Comuni acquisita nella Conferenza Regione - Autonomie locali, formula proposte di riallocazione delle funzioni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza e semplificazione istituzionale, valutando ambiti adeguati in relazione alla natura delle funzioni e alle esigenze connesse ad una efficace organizzazione sul territorio delle stesse.
TITOLO II
RIORDINO TERRITORIALE
Art. 3
Oggetto e finalità
1.
Il presente Titolo detta misure di riordino dei livelli istituzionali operanti in ambito sovracomunale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riferimento ai seguenti oggetti e finalità:
a)
riordino delle Comunità montane mediante la ridelimitazione dei loro ambiti territoriali e l'assimilazione del loro ordinamento a quello delle Unioni di Comuni;
b)
promozione delle Unioni di Comuni quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la più efficace e stabile integrazione sul territorio delle politiche settoriali;
c)
previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, promozione dell'esercizio in forma associata anche di funzioni provinciali;
d)
incentivazione dell'unificazione in livelli dimensionali adeguati all'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni, valorizzando a tal fine le Comunità montane e le Unioni di Comuni;
e)
definizione di principi sull'allocazione delle funzioni amministrative, volti a conseguire l'efficienza e l'economicità, perseguendo, attraverso le forme associative tra gli enti locali, l'adeguatezza degli enti a svolgere i compiti assegnati;
f)
completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee nonché una effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
g)
graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione di servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilità, tenendo conto del rilievo pubblicistico delle attività di indirizzo politico-programmatico spettanti a ciascun livello istituzionale;
h)
armonizzazione degli strumenti, generali e settoriali, della programmazione per lo sviluppo della montagna.
Capo I
Riordino delle Comunità montane
Art. 4
Revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane
abrogato.
Art. 5
Disciplina e riduzione del numero dei componenti degli organi delle Nuove Comunità montane
abrogato.
Art. 6
Scioglimento di Comunità montane per trasformazione in Unioni di Comuni e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti
1.
Qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una o più Unioni di Comuni, o di aderire ad una Unione o al Nuovo Circondario imolese, la Regione provvede, con decreto del presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successori anche attraverso la nomina di un commissario. Il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione
nonché all'insediamento degli organi dell'Unione.
2.
Le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma 1, per esercitare le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunità montane, devono prevedere nel loro statuto:
a)
una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a dieci anni;
b)
una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei Comuni dall'Unione pari a due terzi dei componenti il Consiglio comunale;
c)
nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, che detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare.
3.
Qualora l'Unione di Comuni ricomprenda anche Comuni non montani, la Giunta dell'Unione si riunisce in composizione ristretta ai sindaci dei Comuni montani quando delibera sulle funzioni proprie della Comunità montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.
4.
L'adesione di Comuni montani ad Unioni di Comuni e la soppressione delle Comunità montane o comunque l'esclusione di tali Comuni da Comunità montane non priva i relativi territori montani, come precisato all'
articolo 2, comma 19 della legge n. 244 del 2007 , dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.
5.
Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo assumono le funzioni della Comunità montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. E' attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti.
6.
In caso di successivo scioglimento volontario dell'Unione o di recesso dei Comuni già appartenenti alle Comunità montane soppresse, la Regione può, con decreto del presidente della Giunta regionale e sentiti i Comuni interessati, disporre nuovamente l'istituzione della Comunità montana includendovi i Comuni montani o parzialmente montani. Il decreto di ricostituzione indica i Comuni e ricostituisce la Comunità, stabilendo le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo e regolando gli aspetti successori.
7.
Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche al Nuovo Circondario imolese qualora esso subentri, ai sensi del comma 1, ad una Comunità montana.
Art. 7
Costituzione di presidi territoriali
abrogato.
Art. 8
Modifiche alla disciplina di approvazione dello statuto delle Comunità montane
abrogato.
CAPO II
Misure di riordino ed incentivazione delle forme associative
Art. 9
Principio di non sovrapposizione tra enti associativi
abrogato.
Art. 10
Principi per il conferimento di funzioni in adeguatezza alle Nuove Comunità montane e alle Unioni di Comuni
abrogato.
Art. 11
Conferimento volontario di funzioni dei Comuni alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni
1.
abrogato.
2.
In presenza del conferimento di funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma ed altri accordi, sono esercitati dal presidente dell'Unione o della Nuova Comunità montana.
3.
I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli comunali sono esercitate, in caso di conferimento all'Unione o alla Nuova Comunità montana, dal Consiglio dell'Unione o della Nuova Comunità montana, sentita la Giunta dell'ente associativo Nuova Comunità montana. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate, in caso di conferimento, dalla Giunta dell'ente associativo.
4.
abrogato.
5.
abrogato.
Art. 12
Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli enti associativi
abrogato.
Art. 13
Modifiche alla
legge regionale n. 11 del 2001 in materia di programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme associative
abrogato.
Art. 14
Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi
abrogato.
Art. 15
Contributi per il riordino territoriale
abrogato.
Art. 16
Incentivazione della fusione di Comuni
abrogato.
Art. 17
Destinazione alle Unioni di Comuni subentranti a Comunità montane disciolte del fondo regionale per il funzionamento delle Comunità montane
1.
I contributi di cui all'
articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 2001 vengono destinati anche alle Unioni di Comuni che, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, subentrino a preesistenti Comunità montane disciolte.
2.
A tal fine la Giunta regionale, tenuto conto del riordino complessivo delle Comunità montane e delle ipotesi di cui all'articolo 6, individua la quota del fondo allocato sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione da ripartire tra le Nuove Unioni stabilendo altresì i criteri di riparto, che terranno conto esclusivamente dei Comuni appartenenti alla Comunità montana disciolta.
3.
La restante quota del fondo viene ripartita tra le Comunità montane in base alla disciplina contenuta nell'
articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 2001.
Capo III
Interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla
legge regionale n. 2 del 2004
Art. 18
Modifiche alla
legge regionale n. 2 del 2004
1.
Alla
legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"5.
Ai fini della presente legge si definiscono:
a)
Comuni montani: i Comuni compresi nelle zone montane di cui alla lettera b);
b)
zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale.";
b)
dopo il comma 5 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
"5 bis.
Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'
articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana.";
c)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Conferenza per la montagna
1.
La Conferenza per la montagna, organo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo delle zone montane, è costituita dai presidenti delle Comunità montane e delle Province comprendenti zone montane, dai sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 4, e dal presidente della Regione, o dai loro delegati.
2.
La Conferenza partecipa all'elaborazione dei contenuti del programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis.
3.
Il presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.";
e)
dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3 bis
Programma regionale per la montagna
1.
L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:
a)
le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1, e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti degli accordi-quadro di cui all'articolo 4;
b)
i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo priorità di finanziamento per le Comunità montane che realizzino processi di fusione tra i relativi Comuni;
c)
le modalità di erogazione, nonché le ipotesi e le modalità dell'eventuale revoca dei finanziamenti di cui alla lettera b);
d)
le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti negli accordi-quadro di cui all'articolo 4.
2.
I contenuti del programma costituiscono riferimento per gli atti di programmazione settoriale della Regione che individuano misure ed interventi a favore dello sviluppo della montagna. Tali programmi recepiscono le priorità e le linee d'indirizzo di cui al comma 1, lettera a).
3.
La Giunta regionale predispone la proposta di programma con la partecipazione della Conferenza per la montagna, ai sensi dell'articolo 2, e la sottopone all'Assemblea legislativa regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all'articolo 23 dello Statuto, o, fino all'avvio delle attività di tale Consiglio, della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'
articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
4.
Ai fini dell'attuazione del programma, la Giunta regionale definisce con proprio atto:
a)
le modalità di integrazione degli interventi previsti nei programmi settoriali regionali, ricadenti nelle zone montane;
b)
le modalità di monitoraggio dei medesimi interventi settoriali, per la rendicontazione all'Assemblea legislativa regionale.";
f)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna
1.
La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.
2.
I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
3.
L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).";
g)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Procedimento per l'accordo-quadro
1.
La Comunità montana definisce i contenuti della proposta di accordo-quadro ricercando la più ampia concertazione con altri soggetti potenzialmente interessati e assicurando l'attivazione delle forme di partecipazione di cui all'articolo 7.
2.
All'accordo-quadro partecipano la Comunità montana, la Regione e la Provincia. Possono inoltre partecipare i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:
a)
altri enti pubblici e gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunità montana, i quali si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro;
b)
le parti sociali le quali si impegnino a contribuire direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro.
3.
All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4.
L'accordo-quadro è attuato mediante i programmi annuali operativi di cui all'articolo 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti. All'attuazione dell'accordo-quadro possono altresì partecipare i soggetti privati i quali si impegnino a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono individuati dalla Comunità montana sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione.";
h)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Programma annuale operativo (PAO)
1.
Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale operativo (PAO) il quale individua le opere e gli interventi, contemplati nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.
2.
Il PAO approvato è trasmesso alla Provincia ed alla Regione, le quali entro trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il trentunesimo giorno dalla trasmissione.
3.
In caso di segnalazioni, la Comunità montana modifica e riapprova il PAO, riavviando la procedura di esecutività di cui al comma 2.
4.
Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, la Regione trasferisce alla Comunità montana la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.";
l)
il Titolo III è sostituito dal seguente:
"Titolo III
Finanziamenti regionali alle Comunità montane per gli interventi di sviluppo della montagna
Art. 8
Fondo regionale per la montagna
1.
La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle zone montane attraverso il fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'
articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
2.
Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:
a)
risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, quantificate a norma dell'articolo 10, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'
articolo 1, comma 4 della legge n. 97 del 1994 ;
b)
aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio.
3.
Le risorse del fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Comunità montane. Le Comunità montane utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi annuali operativi di cui all'articolo 6.
4.
La Regione ripartisce annualmente le risorse tra le Comunità montane secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale di cui all'articolo 3 bis.
Art. 9
Altri fondi regionali per lo sviluppo della montagna
1.
La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna anche attraverso i seguenti fondi:
a)
fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell'
articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994 , il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'articolo 23. Le risorse del fondo sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali;
b)
fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell'
articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali). Le risorse del fondo sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
1)
sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane;
2)
quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
2.
La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione e di eventuale revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.
Art. 10
Destinazione delle risorse del fondo nazionale per la montagna
1.
Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'
articolo 2 della legge n. 97 del 1994 , sono suddivise secondo le seguenti quote:
a)
ottanta per cento, conferito al fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8;
b)
venti per cento, conferito al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
2.
Le percentuali di riparto di cui al comma 1 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).";
o)
i commi 2 e 3 dell'articolo 24 sono abrogati;
Art. 19
Norme transitorie per i procedimenti di cui alla
legge regionale n. 2 del 2004
1.
Le risorse inscritte nel bilancio di previsione regionale 2008
e 2009 e nei bilanci relativi agli anni finanziari precedenti, per gli interventi di sviluppo della montagna, sono gestite dalla Regione e dagli Enti assegnatari sulla base delle disposizioni della
legge regionale n. 2 del 2004 previgenti alle modifiche apportate con la presente legge.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
Previsione di un testo unico regionale delle norme sugli enti locali associativi
abrogato
Art. 21
Contributi alle forme associative già esistenti
abrogato.
Art. 21 bis
Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni
1.
Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di accompagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.
2.
La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione di una quota di risorse da destinare alle finalità e agli enti di cui al comma 1 e alla sua ripartizione e concessione in proporzione ai contributi erogati nel 2011 per i medesimi fini.
3.
Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione può altresì concedere contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.
4.
La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 3.
Art. 22
Entrata in vigore
1.
La nuova disciplina degli incentivi alle forme associative disciplinati dal programma di riordino territoriale contenuta, in particolare, negli articoli 13 e 14 della presente legge si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.
TITOLO III
MISURE DI RIORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Capo I
Principi e norme generali
Art. 23
Ambito della riforma in materia di servizi pubblici Finalità e obiettivi
1.
La presente legge detta norme generali per la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti i servizi:
a)
idrico integrato;
b)
di gestione dei rifiuti urbani;
c)
di trasporto pubblico locale.
2.
La Regione Emilia-Romagna persegue le seguenti finalità e obiettivi:
a)
garantire un costante miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi sulla base dei criteri appositamente definiti periodicamente;
b)
perseguire la chiara distinzione dei ruoli tra i soggetti titolari delle funzioni regolatorie ed i soggetti gestori;
c)
garantire la distinzione di ruoli fra proprietà, delle reti e degli immobili, e gestione dei servizi;
d)
semplificare i processi decisionali e razionalizzare i soggetti coinvolti, realizzando una riduzione dei costi complessivi del sistema regionale;
e)
attuare un sistema tariffario che assicuri l'accessibilità universale dei servizi e garantisca un livello delle tariffe coerente con la qualità e quantità di cui alla lettera a);
f)
favorire lo sviluppo di un solido e qualificato sistema di imprese operanti nel settore;
g)
garantire la tutela degli utenti e la loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione.
3.
In applicazione dei principi di cui all'
articolo 118, comma 1 della Costituzione , le funzioni relative ai servizi pubblici di cui al comma 1 sono ripartite a livello regionale o locale. Per le funzioni che devono essere allocate a livello locale, la presente legge:
a)
garantisce l'individuazione di ambiti ottimali che, in applicazione del principio di adeguatezza, risultino efficienti per gli scopi perseguiti;
b)
definisce forme di organizzazione delle funzioni che garantiscano la riduzione dei costi e delle strutture amministrative.
Capo II
Riforma del trasporto pubblico locale
Art. 24
Funzioni in materia di trasporto pubblico locale
1.
In materia di trasporto pubblico locale, la Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma, assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. La Giunta regionale definisce gli ambiti sovra-bacinali ottimali omogenei, al fine dell'organizzazione dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale e dell'affidamento dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica. L'intero bacino unico regionale costituisce il riferimento territoriale per l'organizzazione e l'affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, dei servizi ferroviari regionali. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) con l'esclusione della gestione dei servizi.
2.
La Regione promuove l'introduzione di un unico sistema tariffario integrato sull'intero territorio regionale. A tal fine essa definisce, sentite le Province ed i Comuni, le modalità per la necessaria articolazione tariffaria di bacino. La Regione promuove altresì l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici autofiloviari.
Art. 25
Riforma delle Agenzie locali per la mobilità
1.
In relazione alle Agenzie locali per la mobilità la Regione promuove:
a)
l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'
articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ;
b)
lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;
c)
il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione da parte delle Agenzie locali per la mobilità;
d)
l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;
e)
l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;
f)
l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 24;
g)
la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.
2.
In conformità con gli obiettivi della legge i Comuni e le Province decideranno della proprietà dei beni funzionali all'effettuazione del servizio in conformità con quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 3
della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 26
Attuazione del riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie
1.
Ai fini di cui all'articolo 25 la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, promuove una intesa-quadro con le Province ed i Comuni soci delle Agenzie locali per la mobilità finalizzata alla realizzazione del processo di riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie medesime, delineato dal presente articolo. Nell'ambito dell'intesa quadro sono evidenziati in particolare i criteri di massima efficacia ed economicità gestionale a cui il processo di riorganizzazione dovrà essere finalizzato.
2.
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le Agenzie realizzano quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c).
3.
Entro il 31 dicembre 2010 le Agenzie realizzano quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d).
4.
Le gare per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale bandite dopo l'entrata in vigore della presente legge devono prevedere l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera e). Non è ammessa la proroga di affidamenti non conformi alla citata lettera e).
Art. 27
Modifiche alla
legge regionale n. 30 del 1998
abrogato.
Capo III
Riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
Art. 28
Regolazione dei servizi pubblici
abrogato.
Art. 29
Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici
abrogato.
Art. 30
Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
abrogato.
Art. 31
Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici
abrogato.
Art. 32
Disposizioni transitorie
abrogato.
Art. 33
Modifiche alla
legge regionale n. 25 del 1999
1.
Sono abrogati gli articoli 4, 7, 8 e 24
della legge regionale n. 25 del 1999.
2.
Sono abrogati la lettera b) del comma 1 ed i commi 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6 e 7 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999.
3.
E' abrogato il comma 3 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1999.
Art. 34
Disposizioni finali
1.
Le disposizioni di cui alla
legge regionale n. 25 del 1999 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
2.
Le disposizioni
della legge regionale n. 25 del 1999 relative ai compiti dell'Agenzia di ambito continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, con riferimento ai soggetti che partecipano alla convenzione di cui all'articolo 30, comma 2.
TITOLO IV
ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E NORME PER FAVORIRE I PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE
Capo I
Misure per un sistema contrattuale coordinato della Pubblica Amministrazione regionale e locale
Art. 35
Razionalizzazione delle funzioni relative alla attività contrattuale
1.
Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture la Regione Emilia-Romagna, gli enti locali, le loro forme associative possono:
a)
avvalersi di centrali di committenza ai sensi dell'
articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b)
delegare l'esercizio di funzioni amministrative ad altri soggetti fra quelli di cui all'alinea del presente comma;
c)
costituire, mediante convenzione uffici comuni che operano con personale delle amministrazioni stesse.
2.
I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle modalità di cui al medesimo comma al fine di espletare le funzioni amministrative di competenza, in riferimento all'intero procedimento di acquisizione ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ovvero a singole fasi.
3.
I soggetti di cui al comma 1, possono costituire uffici comuni o consortili, di cui al comma 1, lettera c), anche al fine di svolgere attività di competenza di ciascun ente convenzionato o consorziato, relativamente alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di cui al comma 2. Ove sussistano ragioni di carattere organizzativo o funzionale, possono altresì avvalersi di organismi o uffici di altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cui all'
articolo 90, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006 .
4.
Le amministrazioni interessate provvedono a definire i reciproci rapporti mediante intese o, nei casi di cui al comma 1, lettera c), mediante convenzioni che prevedano l'oggetto, la durata, le forme di consultazione delle amministrazioni partecipanti all'accordo, la disciplina dei rapporti finanziari limitatamente alla copertura dei costi per l'espletamento delle attività ed i reciproci obblighi e garanzie.
5.
I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) operano con autonomia e responsabilità nell'ambito dell'attività definite dalla convenzione.
6.
Ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo la Regione può affidare la realizzazione dei lavori pubblici di propria competenza, relativi alla difesa del suolo ed alla bonifica, ai soggetti di cui all'
articolo 9, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3) individuati dagli atti di programmazione regionale di settore.
Art. 36
Monitoraggio in materia contrattuale
1.
Ai fini della realizzazione del principio di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35, la Regione svolge il costante monitoraggio relativo all'attività contrattuale.
2.
La Regione si avvale di un comitato tecnico composto da tre dirigenti regionali, tre dirigenti provinciali o comunali designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali al fine di verificare, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, l'adeguatezza delle strutture tecniche utilizzate e dei procedimenti utilizzati dagli enti in relazione all'ottimale esercizio delle funzioni. La Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, emana apposite raccomandazioni tecniche non vincolanti per il migliore esercizio di dette funzioni, anche attraverso l'utilizzo di strutture e strumenti adeguati e tali da conseguire risparmi in termini organizzativi ed economici.
3.
La partecipazione al Comitato tecnico è senza oneri per la Regione.
Capo II
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Centro Ricerche Marine
Art. 37
Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni di adesione
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, alla partecipazione alla "Fondazione Centro Ricerche Marine", con decorrenza dalla data di trasformazione della Società "Centro di Ricerche Marine - Società Consortile per Azioni" in Fondazione ai sensi dell'articolo 2500 septies del Codice civile.
2.
La trasformazione di cui al comma 1 è autorizzata con la presente legge.
3.
La partecipazione della Regione è subordinata al riconoscimento della personalità giuridica ed alla condizione che lo statuto preveda, come scopo principale della Fondazione, lo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attività formativo-didattiche nei settori relativi.
4.
La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto conferisca alla Regione la facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi della Fondazione.
Art. 38
Esercizio dei diritti
1.
Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la trasformazione e la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'articolo 37.
2.
I diritti inerenti la qualità di socio della Regione sono esercitati dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
3.
Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione.
Art. 39
Contributo annuale
1.
La Regione partecipa alla "Fondazione Centro Ricerche Marine" con un contributo di esercizio il cui importo viene determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
2.
All'onere derivante dalla corresponsione del contributo di esercizio previsto dal comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4).
Art. 40
Abrogazione di norme
1.
E' abrogata la
legge regionale 22 novembre 1991, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società "Centro di Ricerche Marine").
Capo III
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società Terme di Salsomaggiore SpA
Art. 41
Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano SpA
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui alla
legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA) è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società risultante dalla fusione per incorporazione della società Terme di Tabiano SpA nella partecipata società Terme di Salsomaggiore SpA, ferme restando le condizioni di partecipazione di cui alla
legge n. 8 del 1999.
2.
Il presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione.
Capo IV
Disposizioni sul personale
Art. 42
Criteri generali sul trattamento del personale
1.
Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuove misure finalizzate ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali al fine di migliorare l'efficacia degli interventi e sviluppare le potenziali sinergie, perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.
2.
La Regione, per agevolare il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, promuove la costituzione di un organismo interistituzionale, con funzioni di coordinamento, a cui partecipano rappresentanti degli enti interessati alla riorganizzazione, designati dall'ufficio di presidenza della Cral.
3.
In coerenza con i principi contenuti nell'
articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice civile nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica.
4.
Nell'arco del periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro funzioni gli enti che saranno soppressi a seguito del processo di riorganizzazione non possono attivare procedure per il reclutamento del personale, fatta salva la stabilizzazione del lavoro precario, da attuarsi solo previa verifica di compatibilità con le linee organizzative formulate nell'ambito dell'organismo di cui al comma 2.
5.
L'anzianità di servizio e l'esperienza maturata negli enti di provenienza, ove non utilizzata ai sensi del comma 4, sarà valutata negli enti di destinazione ai fini dell'applicazione della
legge n. 244 del 2007 . I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore.