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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 11

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 109 del 30 giugno 2008

Art. 2
Condizioni di partecipazione e svolgimento delle attività
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni;
b) che la Regione eserciti sulle attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
c) che il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero massimo di componenti non superiore a tre ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di Euro interamente versati.
2. Le attività della società prestate a favore dei soci e i relativi rapporti anche economici sono disciplinati sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra la società e i soci interessati.

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