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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 11

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 109 del 30 giugno 2008

INDICE

Art. 1 - Autorizzazione a partecipare alla società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA"
Art. 2 - Condizioni di partecipazione e svolgimento delle attività
Art. 3 - Norma finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione a partecipare alla società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA"
1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di avvalersi delle attività strumentali e dei servizi connessi allo studio, promozione e attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, è autorizzata a partecipare alla società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3 dello Statuto regionale.
2. La partecipazione della Regione alla "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA" è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 300.000,00.
3. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1.
4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna, saranno esercitati dal presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.
5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica allo statuto della società che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono previamente essere comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto regionale.
Art. 2
Condizioni di partecipazione e svolgimento delle attività
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni;
b) che la Regione eserciti sulle attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
c) che il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero massimo di componenti non superiore a tre ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di Euro interamente versati.
2. Le attività della società prestate a favore dei soci e i relativi rapporti anche economici sono disciplinati sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra la società e i soci interessati.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento" del bilancio regionale per l'esercizio 2008.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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