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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 25 luglio 2008

Art. 18
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 775.498,30 per l'esercizio 2008, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate nell'esercizio finanziario 2007 dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 164.627,23, per l'esercizio 2008, a valere sul Capitolo 45720 - Nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.

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