Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 25 luglio 2008

Art. 24
Edilizia universitaria
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 34, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 2.200.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, per l'importo di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73135 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria, a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 73060 afferente alla U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

Espandi Indice