LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 25 luglio 2008
Art. 28
Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato) e del suo adeguamento a quanto contenuto nell'articolo 9 (comunicazione unica per la nascita delle imprese) del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui ai Capi I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 dicembre 2008.
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui ai Capi I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 dicembre 2008.
