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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 25 luglio 2008

Art. 7
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25780, afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.
2.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2007 è inserita la seguente lettera:
"b) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)" - Nuova istituzione
Esercizio 2008: Euro 400.000,00.".

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