Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 25 luglio 2008

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2008: Euro 2.496.250,00;
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2008: Euro 586.392,32
c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2008: Euro 14.967.482,02;
d) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2008: Euro 2.800.000,00.
2. Contestualmente l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010) a valere sul Capitolo 03909, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510, è revocata.
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 03925, afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 3
Cartografia regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo 03854, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501.
Art. 4
Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo 02638, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812.
Art. 5
Interventi nel settore delle bonifiche
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 16400, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione.
Art. 6
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100.
Art. 7
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25780, afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.
2.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2007 è inserita la seguente lettera:
"b) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)" - Nuova istituzione
Esercizio 2008: Euro 400.000,00.".
Art. 8
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 1.500.000,00, a valere sul Capitolo 37374, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale.
Art. 9
Patrimonio naturale regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 38090, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.
Art. 10
Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali nel territorio del Delta del Po
1. Per interventi finalizzati al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio del Delta del Po, a norma di quanto previsto all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po) e all'articolo 13, comma 3, lettera a) e articolo 61, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di Euro 3.200.000,00, a valere sul Capitolo 38027, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14310 - Valorizzazione delle risorse ambientali del territorio del Delta del Po.
Art. 11
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00, a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 12
Interventi ed opere di difesa della costa
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 400.000,00, a valere sul Capitolo 39360, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.
Art. 13
Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 41250 "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi effossori e di servizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 9, lett. c) e d), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)", afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali
Esercizio 2008: Euro 1.330.000,00;
b) Cap. 41550 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali
Esercizio 2008: Euro 50.000,00;
c) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 9, lett. f), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali
Esercizio 2008: Euro 50.000,00;
d) Cap. 41900 "Contributi in conto capitale ai Comuni per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi fluviali (art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile 1976, n. 19, come modificato dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali
Esercizio 2008: Euro 70.000,00;
Art. 14
Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna - ARNI), è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:
Esercizio 2008: Euro 2.300.000,00.
Art. 15
Investimenti nel settore dei trasporti
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2008 dall'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 è revocata (Capitolo 43221, U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana).
Art. 16
Rete viaria di interesse regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 1.750.000,00, a valere sul Capitolo 45175, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali.
2.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 2007 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:
"b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00;
c) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00."
Art. 17
Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata").
2. A tal fine è disposta per l'esercizio 2008 una autorizzazione di spesa di Euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo 43672, nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16501 - Partecipazione regionale a società per il trasporto ferroviario.
Art. 18
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 775.498,30 per l'esercizio 2008, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate nell'esercizio finanziario 2007 dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 164.627,23, per l'esercizio 2008, a valere sul Capitolo 45720 - Nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.
Art. 19
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.
Art. 20
Interventi per danni causati da eventi calamitosi
1. Per interventi pubblici volti a far fronte a danni causati da eventi calamitosi e a situazioni di riconosciuto rischio idrogeologico e sismico, è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00, a valere sul capitolo 48274, nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.4.4.3.17559 - Interventi per danni causati da eventi sismici e calamitosi.
Art. 21
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 63.000.000,00.
2.
Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 24 del 2007 le parole
"31 dicembre 2006"
sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2007, nonché in relazione alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza dalle medesime erogate per l'anno 2008.".
Art. 22
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 29, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 8.181.000,00, a valere sui seguenti Capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)":
Euro + 400.000,00;
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)":
Euro + 6.700.000,00;
c) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)"
Euro 1.081.000,00.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 24 del 2007 è inserito il seguente comma:
"2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 329.364,69, costituendo per l'esercizio 2007 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721 e 51720, rispettivamente per Euro 254.478,44 e per Euro 74.886,25; contestualmente sono autorizzate e reiscritte, con riferimento all'esercizio 2008, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)", afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18120:
Euro 254.478,44;
b) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno) - Mezzi statali", afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18110:
Euro 74.886,25.".
Art. 23
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.356.771,68 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.
Art. 24
Edilizia universitaria
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 34, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 2.200.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, per l'importo di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73135 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria, a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 73060 afferente alla U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.
Art. 25
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 4.142.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2007 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 - Nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.".
Art. 26
Iniziative regionali a favore dei giovani
1.
Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2007 è sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni di spesa, pari a Euro 1.000.000,00, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 71576, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 71572, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.".
Art. 27
Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2007 sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2008, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2007. Le autorizzazioni di spesa relative al 2007 ammontano complessivamente a Euro 289.982.242,72.
Progr. Capitolo U.P.B. EURO
1) 2701 1.2.3.3.4420 - 358.000,00
2) 2708 1.2.3.3.4420 + 1.348,25
3) 2775 1.2.3.3.4420 - 1.240.470,00
4) 3455 1.2.2.3.3100 - 2.322.897,07
5) 3840 1.2.1.3.1510 + 52.008,08
6) 3850 1.2.3.3.4440 - 2.200,00
7) 3905 1.2.1.3.1500 + 1.015.956,66
8) 3909 1.2.1.3.1510 + 45.000,00
9) 3910 1.2.1.3.1510 + 19.504,14
10) 3934 1.2.1.3.1515 - 120.000,00
11) 3937 1.2.1.3.1510 + 168.150,22
12) 4270 1.2.1.3.1600 + 1.325.519,78
13) 4276 1.2.1.3.1600 + 24.274.742,40
14) 16332 1.3.1.3.6300 - 247.899,31
15) 16400 1.3.1.3.6300 - 86.801,64
16) 23417 1.3.2.3.8350 - 2.472.426,24
17) 23419 1.3.2.3.8350 - 54.694,06
18) 25525 1.3.3.3.10010 - 1.224.770,09
19) 27727 1.3.4.3.11610 - 2.937,23
20) 30640 1.4.1.3.12630 - 2.773.134,86
21) 30646 1.4.1.3.12630 - 420.701,83
22) 30885 1.4.1.3.12620 - 672.242,42
23) 30895 1.4.1.3.12620 - 1.936,70
24) 30925 1.4.1.3.12620 + 300.000,00
25) 31110 1.4.1.3.12650 - 7.634.854,82
26) 32020 1.4.1.3.12670 + 450.683,96
27) 36188 1.4.2.3.14062 + 90.248,00
28) 37250 1.4.2.3.14170 + 42.080,00
29) 37378 1.4.2.3.14223 - 150.000,00
30) 37385 1.4.2.3.14223 - 677.400,00
31) 38027 1.4.2.3.14310 + 1.807.599,15
32) 39050 1.4.2.3.14500 - 14.935,33
33) 39220 1.4.2.3.14500 + 22.393,92
34) 39360 1.4.2.3.14555 - 14.288,68
35) 41250 1.4.3.3.15800 - 52.717,15
36) 41995 1.4.3.3.15820 - 148.836,00
37) 43027 1.4.3.3.16000 - 464.434,21
38) 43270 1.4.3.3.16010 - 226.621,55
39) 45123 1.4.3.3.16420 + 121.310,21
40) 45125 1.4.3.3.16420 + 139.918,50
41) 45172 1.4.3.3.16200 - 328.202,45
42) 45175 1.4.3.3.16200 - 1.730.867,09
43) 45184 1.4.3.3.16200 - 7.500.000,00
44) 45194 1.4.3.3.16200 - 154.786,24
45) 47315 1.4.4.3.17400 - 503.099,20
46) 47317 1.4.4.3.17400 - 397.598,66
47) 48050 1.4.4.3.17450 + 1.482.565,36
48) 48245 1.4.4.3.17530 - 3.634,46
49) 57680 1.5.2.3.21060 - 133.168,81
50) 65714 1.5.1.3.19050 - 114.653,42
51) 65717 1.5.1.3.19050 - 741.456,90
52) 65770 1.5.1.3.19070 - 3.110.000,00
53) 70545 1.6.5.3.27500 + 50.079,39
54) 70678 1.6.5.3.27500 + 191.244,00
55) 70718 1.6.5.3.27520 + 1.666.716,36
56) 71572 1.6.5.3.27540 + 170.885,78
57) 73060 1.6.2.3.23500 - 1.706.416,67
58) 73135 1.6.3.3.24510 + 461.000,00
59) 73140 1.6.3.3.24510 + 19.000,00
60) 78705 1.6.6.3.28500 - 1.583,62
Art. 28
Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato) e del suo adeguamento a quanto contenuto nell'articolo 9 (comunicazione unica per la nascita delle imprese) del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 Sito esterno (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Sito esterno, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui ai Capi I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 dicembre 2008.
Art. 29
Completamento di programmi speciali d'area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati dagli atti di concessione o assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006, per l'ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori, ovvero, ove già terminati, per la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2, 3 e 4 per la conclusione dei relativi procedimenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 2 deve avvenire entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Gli interventi, ove già terminati, devono essere rendicontati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2, 3 e 4. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e rendicontati.
Art. 30
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2008-2010 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Espandi Indice