LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 25 luglio 2008
Art. 16
Rete viaria di interesse regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 1.750.000,00, a valere sul Capitolo 45175, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali.
2.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 2007 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:
"b) | Cap. 45177 | "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" |
Esercizio 2008: | Euro | 3.000.000,00; |
c) | Cap. 45184 | "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" |
Esercizio 2008: | Euro | 3.000.000,00." |