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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 25 luglio 2008

Art. 25
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 è aumentata di Euro 4.142.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2007 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 - Nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.".

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