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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 25 luglio 2008

Art. 29
Completamento di programmi speciali d'area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati dagli atti di concessione o assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006, per l'ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori, ovvero, ove già terminati, per la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2, 3 e 4 per la conclusione dei relativi procedimenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 2 deve avvenire entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Gli interventi, ove già terminati, devono essere rendicontati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2, 3 e 4. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e rendicontati.

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