Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

PARTE III
GIOVANI
TITOLO I
PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI
Art. 33
Obiettivi della programmazione regionale
1. Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale.
2. La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.
3. Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e dell'osservatorio di cui all'articolo 7, presenta triennalmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi alle norme indicate di seguito, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento:
a) piano sociale e sanitario di cui all' articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003;
b) programma regionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);
c) programma triennale di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
d) documento di programmazione triennale di cui all' articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38);
e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro definiti ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
f) programma regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);
g) programma regionale di cui all' articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999;
h) piano regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);
i) programma pluriennale di cui all' articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);
j) programma triennale di cui all' articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);
k) attività per la sicurezza stradale dei giovani di cui agli articoli 4, comma e), e 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) ed all' articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero);
l) programma regionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport);
m) programma regionale di cui all' articolo 3, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 <Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38>);
n) programma regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale);
o) programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11.
5. La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali e favorisce la conoscenza delle esperienze realizzate e la diffusione delle buone prassi.
Art. 33 bis

(prima aggiunto da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, poi modificato comma 2 da art. 14 L.R. 27 luglio 2018, n. 11

Realizzazione dei programmi regionali
1. La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni.
2. Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento. Associazioni di Comuni capoluogo possono presentare progetti di valenza regionale nell'ambito dei medesimi programmi.
Art. 34
Forum giovani
1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum giovani", quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia presenza di giovani, stabilisce con proprio atto le forme delle loro rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.
3. Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la fascia d'età giovanile:
a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;
b) università, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;
c) enti locali e loro associazioni;
d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
f) Servizio diocesano per la pastorale giovanile e rappresentanti di ogni altra confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell' articolo 8, terzo comma, della Costituzione Sito esterno;
g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile (COPRESC) di cui all' articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003.
Art. 35
Informagiovani
1. La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.
2. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.
3. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.
4. Gli Informagiovani tra le proprie attività:
a) svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
b) favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;
c) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.
5. La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale Informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli Informagiovani a livello territoriale finalizzati all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad attività di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.
6. La Regione fissa, altresì, i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.
Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili
abrogato.
TITOLO II
AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI
Art. 37

(modificato comma 1 e sostituito comma 2 da art. 55 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile
1. La Regione favorisce l'accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo gli assegni formativi di cui all' articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, nonché alle attività transnazionali promosse dalla decisione n. 1720/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione di un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.
2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" 2005/C 292/03 (sistema Youth Pass).
3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, ai progetti di servizio civile nazionale e regionale, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze integranti la vita scolastica o professionale, come opportunità di cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza e d'integrazione.
4. La Regione sostiene l'organizzazione d'iniziative di coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà, per il superamento della solitudine e per favorire l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una prospettiva di solidarietà.
Art. 38

(modificato comma 4, sostituito comma 6 e abrogato comma 8 da art. 56 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali
1. La Regione, coerentemente con la decisione 2005/600/CEE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, sostiene l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali.
2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento professionale e delle figure di riferimento, di cui all' articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale tiene conto delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, individuando figure professionali di riferimento e sostenendo la qualificazione degli operatori e delle attività.
3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate dalla raccomandazione 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, al fine di garantire ai giovani l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003 e sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.
4. Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies e 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005 la Giunta regionale detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di orientamento, come definiti all' articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003.
5. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio creativo al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale.
6. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.
7. Per il sostegno alle attività previste ai commi 5 e 6 è istituito un apposito fondo di rotazione per la gestione del quale la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità operative, con particolare riguardo:
a) alla durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse;
b) alla quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a quelle in espansione;
c) ai criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;
d) alle condizioni per l'erogazione del finanziamento.
8. abrogato.
Art. 39
Accesso all'abitazione
1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 24 del 2001 e nel rispetto delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, promuove condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi. Individua nell'ambito del fondo di garanzia di cui all' articolo 11, comma 3 bis della legge regionale n. 24 del 2001 una quota di risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte di giovani che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione citata.
2. La Regione concede, altresì, contributi in conto capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2001.
3. La Regione sostiene progetti, attività e iniziative che valorizzino forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni.
Art. 40
Interventi di promozione culturale
1. La Regione sostiene e valorizza la creatività giovanile e il pluralismo di espressione, e promuove la crescita, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale.
2. La Regione promuove l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale.
3. La Regione promuove iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e valorizza il ruolo propositivo dei giovani nella cura e nella salvaguardia del patrimonio culturale.
4. La Regione sostiene le produzioni culturali dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche; assicura ad essi un ambiente culturale aperto all'innovazione nelle sue diverse espressioni; garantisce un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità, della creatività e della professionalità dei giovani, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti per creare reti sociali, e favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa dei giovani e mercato.
5. Nei programmi di attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale n. 37 del 1994 e della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) la Regione individua le azioni finalizzate al sostegno della produzione e della fruizione culturale dei giovani e delle associazioni o organizzazioni che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani.
6. La Regione supporta e incentiva la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale; sostiene e valorizza i progetti promossi a questo scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla presenza e le attività dei giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le diverse discipline.
7. La Regione contrasta le cause che possono indurre il divario digitale tra i giovani sia a livello tecnologico, sia culturale, anche promuovendo la conoscenza e l'uso critico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorendo la padronanza della multimedialità.
Art. 41

(prima modificata lett. f) comma 1 da art. 7 L.R. 13 maggio 2024, n. 2, successivamente modificata lett. l) comma 1 da art. 21 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 )

Promozione della salute e di stili di vita sani
1. La Regione:
a) promuove l'informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani, alla comprensione ed alla consapevolezza sui consumi ed i messaggi mediatici che li incentivano, favorendo il coinvolgimento diretto dei giovani;
b) sostiene progetti ed interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani sui propri comportamenti e sui rischi possibili con un approccio globale ai fattori di rischio ed un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione ed al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive;
c) promuove, in accordo con l'amministrazione scolastica, la programmazione d'interventi di promozione alla salute nelle scuole secondarie superiori, anche con specifiche attività di consulenza ed ascolto;
d) favorisce il coinvolgimento di giovani di pari età nel ruolo di supporto allo sviluppo di competenze orientate a scelte e comportamenti responsabili nei propri coetanei e di promozione della partecipazione attiva;
e) riconosce i servizi di prossimità, ed in particolare gli interventi di strada, quali strumenti facenti parte della rete dei servizi territoriali, idonei a contattare i giovani direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione, a riconoscere le possibili situazioni di rischio, a fornire informazioni e consulenza, ad attivare le risorse formali ed informali della comunità locale, a garantire supporto ed accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio;
f) promuove lo sport come diritto di cittadinanza e riconosce la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e , perseguendo strategie e azioni dirette a prevenire e contrastare l'abbandono sportivo;
g) sostiene, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e ricreative che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani;
h) promuove la salute dei giovani, tramite i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari, garantendo la personalizzazione e la progettazione partecipata degli interventi;
i) sostiene la sperimentazione di équipe multiprofessionali e di forme di sostegno stabile alla continuità scolastica ed all'integrazione sociale e lavorativa dei giovani disabili al compimento della maggiore età;
j) promuove l'attivazione di servizi socio-sanitari per i giovani, a cui concorrono professionisti con diverse competenze, provenienti da servizi pubblici e del terzo settore, incentiva l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle diverse connettività per favorire l'accesso dei giovani ai servizi e nuovi modelli di consulenza e di presa in carico, sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori finalizzata a rafforzare le competenze specifiche indispensabili nella relazione con i giovani;
k) incentiva l'organizzazione di servizi e spazi dedicati per i giovani fino ai ventuno anni d'età ed a tutti gli studenti nell'ambito della promozione della salute sessuale e riproduttiva dei giovani;
l) favorisce interventi di sostegno per le giovani famiglie con bambini e le giovani madri sole, anche tramite i centri per le famiglie di cui all'articolo 15 ;
m) riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi importanti per i giovani, nei quali favorire la contaminazione tra le offerte culturali, ricreative e artistiche e promuovere la sicurezza e la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di sostanze ed agli incidenti stradali. La Regione e gli enti locali promuovono la qualità dell'offerta di divertimento ed un divertimento più sicuro e sano. La definizione di strategie d'intervento comuni tra Regione, enti locali, Forze dell'ordine, AUSL, terzo settore, professionisti dei servizi territoriali e di emergenza o urgenza, organizzatori e gestori delle attività e giovani fruitori e la sperimentazione d'interventi innovativi si fondano sulla condivisione di valori e principi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di divertimento, sull'ascolto ed il supporto dei giovani fruitori, sul monitoraggio e l'analisi costante delle nuove tendenze e delle situazioni locali.
Art. 42

(sostituito articolo da art. 57 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Mobilità e cittadinanza europea
1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.
2. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.
3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.
4. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.
5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.
6. La Regione, d'intesa con i Comuni, in forma singola o associata, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla normativa europea in materia.
Art. 43
Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani
1. Ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 <Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo>), la Regione valorizza e sostiene le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile.
2. Ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005, la Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1 e le associazioni di volontariato che svolgano la loro attività in favore dei giovani.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 206 del 2003 Sito esterno, la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell' articolo 8, terzo comma, della Costituzione Sito esterno.
4. La Regione valorizza le associazioni che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, se perseguono l'obiettivo di favorire l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni lavorative continuative e stabili. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell' articolo 10, comma 4 della legge regionale n. 17 del 2005, specifici criteri per la concessione, sospensione e revoca degli incentivi.
Art. 44
Spazi di aggregazione giovanile
1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.
2. Gli spazi di aggregazione si caratterizzino come luoghi polifunzionali d'incontro, d'intrattenimento, di acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna.
3. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove e sostiene:
a) lo sviluppo e la qualificazione degli spazi attraverso interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività; di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa; dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;
b) le attività realizzate negli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale gestiti da soggetti pubblici e del privato sociale, che prevedano tra le loro finalità iniziative prevalentemente rivolte ai giovani e una partecipazione attiva dei giovani, con particolare attenzione ai progetti da essi elaborati, al fine di valorizzarne le competenze e il protagonismo;
c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi e della comunicazione;
d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.
4. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di cui all' articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), l'amministrazione comunale individua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero, realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonché interventi di altra natura, destinati alla creazione di spazi di aggregazione per i giovani. Il bando di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998 ricomprende gli interventi indicati nel presente comma.
5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere assegnati anche dall'accordo di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), che ricomprendano tra le loro previsioni interventi di riqualificazione urbana destinati a realizzare spazi di aggregazione per i giovani e che valorizzino la progettazione partecipata.
Art. 45
Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy
1. La Regione supporta gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica.
2. La Regione si impegna ad attivare pratiche di e-democracy anche nella redazione di progetti di legge regionali con attinenza al mondo giovanile.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

Espandi Indice