TITOLO I
PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI
Art. 33
Obiettivi della programmazione regionale
1.
Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale.
2.
La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.
3.
Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
4.
La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e dell'osservatorio di cui all'articolo 7, presenta triennalmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi alle norme indicate di seguito, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento:
o)
programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla
L.R. 24 maggio 2004, n. 11.
5.
La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali e favorisce la conoscenza delle esperienze realizzate e la diffusione delle buone prassi.
Realizzazione dei programmi regionali
1.
La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni.
2.
Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento. Associazioni di Comuni capoluogo possono presentare progetti di valenza regionale nell'ambito dei medesimi programmi.
Art. 34
Forum giovani
1.
La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum giovani", quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.
2.
La Giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia presenza di giovani, stabilisce con proprio atto le forme delle loro rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.
3.
Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la fascia d'età giovanile:
a)
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;
b)
università, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;
c)
enti locali e loro associazioni;
d)
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e)
organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
Art. 35
Informagiovani
1.
La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.
2.
La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.
3.
La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.
4.
Gli Informagiovani tra le proprie attività:
a)
svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
b)
favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;
c)
prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.
5.
La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale Informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli Informagiovani a livello territoriale finalizzati all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad attività di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.
6.
La Regione fissa, altresì, i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.
Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili
abrogato.