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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

Art. 10

(modificati commi 1 e 2 let. b) da  art. 19  L.R. 28 luglio 2026, n. 9 )

Partecipazione e qualità della vita
1. La Regione e gli enti locali perseguono la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati,  nelle aree montane e nelle aree interne.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) valorizza le attività di informazione, formazione, scambio di buone prassi e aggiornamento del personale di enti locali e delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), coinvolgendo le istituzioni scolastiche e il terzo settore, per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e con la promozione attiva di strumenti di partecipazione;
b) promuove la culturadel gioco quale strumento educativo che favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione delle regole e la gestione dei conflitti;
c) sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di relazione;
d) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti attraverso iniziative di educazione tempestiva alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, nonché mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale, museale e artistica del territorio;
e) valorizza una cultura della progettazione, della pianificazione urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto e all'ascolto dei bambini e degli adolescenti e incentiva la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali compatibili con le loro esigenze;
f) promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita pubblica e alla definizione delle iniziative di loro interesse anche attraverso il supporto tecnologico e metodologico a pratiche di partecipazione attraverso internet, svolte a livello locale e a livello regionale.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."