LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 15
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETA' FIERISTICHE REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
(modificato comma 3 da art. 1 L.R. 27 novembre 2009, n. 20, poi sostituiti commi 2 e 3 da art. 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 20)
Partecipazione alle società fieristiche regionali
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alle società Bologna Fiere S.p.A., RiminiFiera S.p.A., Fiere di Parma S.p.A. e Piacenza Expo S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale ed in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a), b), c) e comma 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).
2. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 1 è finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle società fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni societarie, a:
a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di cooperazione fra le società fieristiche regionali ed in relazione con altri importanti centri fieristici del paese;
b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse società fieristiche;
c) individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo, attraverso l'integrazione di attività e servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo;
d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati;
e) valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni societarie;
g) promuovere il processo di aggregazione ed espansione delle società fieristiche attraverso il sostegno di apposite azioni finalizzate allo sviluppo strategico delle filiere produttive regionali.
3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 17.000.000,00.
4. La partecipazione della Regione alla Società RiminiFiera S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 9.000.000,00.
5. La partecipazione della Regione alla Società Fiere di Parma S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00.
6. Per la partecipazione alla Società Piacenza Expo S.p.A. la Regione è autorizzata all'acquisizione delle quote di partecipazione nella stessa società detenute da Ervet S.p.A. per un importo di Euro 161.000,00.
7. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui ai commi 1 e 2.
8. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.
9. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del Fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 e al capitolo 86620, alla voce n. 25 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici", del bilancio di previsione per l'esercizio 2008, così come modificato dall'apposito provvedimento di variazione dello stesso.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).