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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 131 del 28 luglio 2008

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.
Art. 2
Principi generali
1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.
2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.
Art. 3
Cooperazione interistituzionale
1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

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