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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 131 del 28 luglio 2008

CAPO II
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario
Art. 4
Rapporti Giunta - Assemblea legislativa
1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:
a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 Sito esterno (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;
c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;
d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;
e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;
f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 Sito esterno (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Sito esterno).
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.
Art. 5
Sessione comunitaria
1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005 Sito esterno. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.
2. L'esame degli atti di cui al comma 1 può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.
Art. 6
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario
1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005 Sito esterno.
2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005 Sito esterno, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.
3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005 Sito esterno, la Giunta può richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione.
4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
Art. 7
Sussidiarietà
1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.
2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea legislativa.
3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.
Art. 8
Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'articolo 5.
2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.
3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.
Art. 9
Contenuto della legge comunitaria regionale
1. La legge comunitaria regionale:
a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;
b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.
2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.
Art. 10
Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE
1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.
2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.
Art. 11
Impugnazione di atti normativi comunitari
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno.
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.
Art. 12
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
Art. 13
Norme organizzative
1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.
2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

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